Statuto sociale C.I.A.B

 

CLUB ITALIANO AMERICAN BULLDOG

 

STATUTO

 

 

Art. 1) Denominazione

E’ costituito il "Club Italiano American Bulldog" (C.I.A.B.)

Art. 2) Sede

La sede sociale è costitutita in Nibbia (NO), via Cesto presso la "Associazione Cinofila i Salici"

 Art. 3) Scopo

Il Club mira a:

  1. svolgere ogni azione possibile in rapporto ai propri mezzi per migliorare e valorizzare la razza American Bulldog,

  2. assistere per quanto nei propri mezzi gli Associati nelle loro iniziative che abbiano un interesse in comune con i fini del Club,

  3. organizzare raduni, manifestazioni, censimenti genealogici in proprio o in collaborazione con altre Associazioni. Il Club è apolitico e non ha scopi di lucro. Durante l’intera vita del Club non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.

Art. 4) Durata

La durata del Club è illimitata e potrà essere sciolto con delibera dell’Assemblea Straordinaria degli Associati.

Art. 5) Soci

Possono essere soci del C.I.A.B. tutti i cittadini italiani e stranieri di accertata moralità che abbiano interessi comuni al Club e la cui domanda di associazione, presentata nei modi previsti dal presente Statuto, sia stata accettata dal Consiglio Direttivo. I Soci si dividono in:

  1. Ordinari

  2. Sostenitori

  3. Onorari

Diritti e doveri dei Soci Ordinari e Sostenitori nei confronti del Club o in conseguenza della loro appartenenza a quest’ultimo sono uguali; è diversa solo la quota associativa annuale in quanto i Soci Sostenitori verseranno una quota maggiore in segno di tangibile appoggio alle iniziative ed alle attività del Sodalizio. Le nomine dei soci Onorari sono proposte dal Consiglio Direttivo per quelle persone che abbiano acquisito particolari meriti nel campo della cinofilia o nel C.I.A.B e devono essere avallate dall'Assemblea dei Soci. I Soci Onorari non sono tenuti a versare la quota associativa e non hanno diritto di voto, ma possono, su invito del Consiglio Direttivo, partecipare alle Assemblee sociali. Non hanno diritto di voto i Soci di età inferiore ai 18 anni.

La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 6) Domanda di ammissione

Per far parte in qualità di Socio del C.I.A.B. occorre presentare domanda scritta e firmata, convalidata dalla firma di due Soci presentatori con anzianità di almeno due anni ed indirizzata al Presidente. La presentazione della domanda implica la completa accettazione del presente Statuto e relativa disciplina, nonché le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea Generale o Straordinaria dei Soci. L’accettazione della domanda spetta al Consiglio Direttivo che, in caso di parere negativo, non è tenuto a renderne note le motivazioni.

L’Assemblea Generale dei Soci delibera la misura della quota associativa annuale dovuta dai Soci Ordinari e Sostenitori. L’iscrizione a Socio è valida per l’anno solare in corso.

Potranno essere stabilite quote associative parziali per coloro che presenteranno domanda d’iscrizione a Socio durante il secondo semestre dell’anno in corso.

La quota associativa annuale intera dovrà essere versata con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo entro il 15 dicembre dell’anno precedente la sua validità.

Art. 7) Decadenza dei Soci

La qualità di Socio si perde:

  1. per il mancato pagamento della quota annuale nei modi e nei tempi previsti;

  2. per incompatibilità qualora un Socio faccia parte di altre Associazioni in chiara concorrenza e/o contrasto con il C.I.A.B. e/o con i suoi scopi. L’incompatibilità suddetta deve essere comunicata al Socio dal Presidente del C.I.A.B a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ricevimento; trascorsi 15 giorni dal ricevimento della predetta lettera da parte del Socio ed in assenza di reclamo del medesimo a stesso mezzo, presentando prova ineccepibile della correzione d’incompatibilità, la qualità di Socio viene automaticamente a decadere, senza che venga restituita nella sua totalità od in modo parziale la quota associativa per l’anno in corso;

  3. per espulsione, deliberata dall’Assemblea Generale dei Soci, su proposta del Consiglio Direttivo, direttamente o su segnalazione scritta a mezzo lettera raccomandata di uno o più soci. Per la quota associativa annuale vale quanto alla lettera b) del presente articolo.

Art. 8) Diritti dei soci

Tutti i Soci maggiorenni, regolarmente iscritti ed in regola col versamento della quota associativa per l’anno in corso, godono dal momento dell’ammissione a Socio del diritto di partecipazione alle Assemblee sociali, del diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli Organi Direttivi del C.I.A.B.

Art. 9) Organi sociali

Gli Organi sociali sono:

  1. l’Assemblea Generale dei Soci;

  2. il Consiglio Direttivo, composto da 3 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci;

  3. il Presidente;

  4. il Vice Presidente;

  5. il Comitato Tecnico composto dai Consiglieri, dal Presidente e dal Vice Presidente

Art. 10) Assemblea Generale dei Soci

L’Assemblea Generale è composta dai Soci in regola con le norme prestabilite dal presente Statuto ed è sovrana nelle sue deliberazioni.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio, in regola, mediante delega scritta e firmata. Ogni Socio può presentare un massimo di 5 deleghe, che dovrà sottoporre al Presidente o a chi presiede l’Assemblea prima dell’inizio della stessa. Non sono ammesse deleghe recanti correzioni e/o cancellazioni e il trasferimento di deleghe tra Soci.

Il Socio può votare per posta presentando la scheda in busta chiusa ad un notaio che provvederà ad inoltrarla al Presidente dell’Assemblea presso la sede di svolgimento della stessa come indicato nella convocazione, prima che questa abbia inizio.

L’Assemblea Generale dei Soci è presieduta dal Presidente o dal suo Vice. In Loro assenza l’Assemblea Generale dei Soci eleggerà un Presidente per l’Assemblea in corso tra i Consiglieri o in loro assenza tra i Soci.

Il Consiglio Direttivo, od in sua assenza l’Assemblea dei Soci, provvederà a sorteggiare tra i presenti tre scrutinatori, cui spetta verificare gli aventi diritto al voto, la validità delle deleghe depositate, la validità e regolarità degli aventi diritto al voto, lo scrutinio delle schede di voto in caso di voto segreto.

L’Assemblea Generale dei Soci si pronuncia a maggioranza dei voti; in caso di parità si procederà ad ulteriore votazione solo tra i Soci presenti, senza tenere conto delle deleghe depositate, fino ad un risultato di maggioranza.

L’Assemblea si riunisce, in modalità Ordinaria, almeno una volta all’anno nel luogo deciso dal Consiglio Direttivo entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’annata trascorsa e per l’approvazione del programma sociale dell’annata in corso. La convocazione all’Assemblea Ordinaria è a cura del Presidente ed avviene tramite invio per posta degli inviti ai Soci almeno 15 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L’Assemblea in modalità Straordinaria può essere convocata in qualsiasi data che non coincida con la convocazione per l’Assemblea Ordinaria, dal Consiglio Direttivo o da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto, tramite domanda scritta e firmata dai Soci convocatori.

L’Assemblea ha il compito di deliberare:

  1. sul programma generale del Club;

  2. sulle elezioni delle cariche sociali;

  3. sui rendiconti finanziari;

  4. sulle modifiche dello statuto;

  5. sul provvedimento di espulsione di un Socio; secondo quanto previsto dall’art.7 lett.a);

  6. sulla misura della quota associativa per ciascuna delle categorie di Soci prevista all’art.5;

  7. su ogni altro argomento iscritto all’ordine del giorno che non sia di esclusiva competenza di altro Organo Sociale.

Elegge i tre consiglieri.

Art. 11) Validità dell’Assemblea

L’Assemblea Ordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti, di fatto o con delega, la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto e delibera con voto di maggioranza.

L’Assemblea Straordinaria, in prima convocazione, è validamente costituita quando sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto al voto e delibera con voto di maggioranza.

Trascorsa un’ora dalla prima convocazione, l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria sono valide in seconda convocazione, e deliberano con il voto di maggioranza dei Soci presenti. In seconda convocazione non sono ammesse deleghe.

Per modifiche allo Statuto Sociale, devono essere presenti, di persona o per delega, almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, unicamente in prima convocazione e delibera con voto di maggioranza.

Art. 12) Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 Consiglieri eletti dall’Assemblea Generale dei Soci.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere rieletti; qualora durante il triennio venissero a mancare per qualsiasi motivo uno o più Consiglieri questi verranno sostituiti dall’Assemblea durante la sua prima convocazione.

I membri così eletti entreranno in carica e vi resteranno fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri che vanno a sostituire.

Nel caso venissero a mancare più di due Consiglieri, è dovere del Presidente convocare un’Assemblea Straordinaria entro due mesi per l’elezione dell’intero Consiglio.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare gli scopi statuari in armonia con le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci, è responsabile dell’amministrazione sociale, approva e sottopone all’Assemblea i rendiconti morali e finanziari, decide sulle domande di ammissione dei nuovi soci, indice e patrocina manifestazioni, sovraintende a tutte le attività del C.I.A.B., provvede alla nomina del Presidente e del Vice Presidente, di un Segretario e di un Tesoriere.

Il Presidente ed il Vice Presidente vengono eletti fra i Consiglieri, il Segretario ed il Tesoriere possono anche non essere membri del consiglio; non lo saranno mai nel caso il loro contributo fosse remunerato.

Propone all’Assemblea Generale dei Soci l’espulsione di un Socio come all’art.7) lett.c).

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno una volta ogni quattro mesi e straordinariamente quando lo ritenga opportuno il Presidente o la maggioranza dei Consiglieri. Gli avvisi di convocazione verranno diramati dal Presidente almeno dieci giorni prima della data prevista per la riunione. Il Consiglio è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente; in caso di assenza di ambedue, il consiglio non può riunirsi.

Nel caso in cui la maggioranza dei consiglieri non sia presente, la riunione dovrà essere spostata ad altra data, il più presto possibile. Non sono ammesse deleghe. I Consiglieri potranno disertare la riunione solo per cause di forza maggiore e nel caso non interverranno a tre riunioni consecutive la loro carica potrà essere dichiarata decaduta dal Presidente. Le deliberazioni sono prese a maggioranza. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Possono essere eletti Consiglieri i Soci aventi diritto al voto con anzianità di almeno tre anni.

Art. 13) Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Società sia nei rapporti interni che in quelli esterni; vigila e cura perchè siano attuate le deliberazioni del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea Generale dei Soci; provvede a quanto si addica alla osservanza delle disposizioni statutarie e alla disciplina sociale.
In caso di urgenza può agire con i poteri del Consiglio; le sue deliberazioni così adottate dovranno tuttavia essere sottoposte all'approvazione di quest'ultimo nella sua prima riunione.
In caso di assenza o di impedimento il Presidente è sostituito dal Vicepresidente. In caso di sue dimissioni spetta al Consiglio disporre la nomina di un nuovo Presidente nella prima riunione.
Può essere nominato dal Consiglio un Presidente Onorario, purchè Socio. Il Presidente Onorario può partecipare alle riunioni del Consiglio, ma senza diritto di voto.

Art. 14) Il Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico ha il compito di indirizzare i Soci verso quei risultati che rappresentano gli scopi zootecnici del Club. Tutte le attività dove sia richiesta una competenza tecnica specifica per il miglioramento della razza sono di competenza del Comitato Tecnico. Tutte le iniziative rivolte alla individuazione e all'impegno dei migliori riproduttori, alla preparazione degli allievi giudici, allo svolgimento delle manifestazioni, al censimento dei soggetti ecc. rientrano nella competenza del Comitato Tecnico.

Art. 15) Norme disciplinari

Qualsiasi Socio anche se riveste cariche in seno alla Società, è tenuto ad osservare le norme del presente Statuto, le disposizioni dell'Assemblea Generale dei Soci e del Consiglio Direttivo, le regole del buon costume e dell'onore sportivo. Il Socio che trasgredisca a tali obblighi o comunque con il suo comportamento venga ad arrecare danno morale o materiale all'Associazione è passibile di sanzioni disciplinari che vengono deliberate come all’art. 7).

Le denuncie a carico di un Socio devono essere avanzate per iscritto e firmate al Consiglio Direttivo. In caso di mancanze gravi il Consiglio potrà, in via provvisoria, sospendere direttamente il Socio dall'esercizio dei diritti sociali in attesa della delibera dell’Assemblea Generale dei Soci quando dovuta come all’art. 7).

Art. 16) Bilancio

Il Consiglio Direttivo redige annualmente il bilancio (rendiconto economico e finanziario) secondo le disposizioni statutarie che dovrà essere approvato dall'Assemblea Generale dei Soci.

Art. 17) Patrimonio
Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
a) dai beni mobili e immobili;
b) dalle somma accantonate;
c) da qualsiasi altro bene che le sia pervenuto a titolo legittimo.
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalle quote annuali versate dai Soci;
b) dalle attività di gestione;
c) da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.

Art. 18) Anno sociale
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre; delle risultanze economiche e finanziarie sono responsabili personalmente i Consiglieri in carica sino a quando l'Assemblea Generale dei Soci con l'approvazione del bilancio non si sia assunta direttamente gli impegni relativi.

Art. 19) Divieti
L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè fondi, riserve o capitale, salvo le disposizioni per legge ( per modalità indiretta si intende la concessione ai soci e loro familiari di beni o servizi a favorevoli condizioni, l'acquisto di beni o servizi a corrispettivi superiori al valore normale; la corresponsione agli organi amministrativi e di controlli di emolumenti superiore a determinati valori; la corresponsione di interessi passivi a terzi diversi da banche e intermediari finanziari; la corresponsione a dipendente di salari superiori al 20% di quelli previsti dai C.C.L.).

Art. 20) Scioglimento
Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Generale dei Soci, convocata in seduta Straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea Generale Straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento dell'Associazione deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esclusione delle deleghe. L'Assemblea, all'atto dello scioglimento dell'associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra Associazione che persegua finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 21) Varie

Il presente Statuto redatto dai soci fondatori entra in vigore con effetto immediato. Sarà sottoposto all’Assemblea Generale dei Soci alla prima convocazione per la sua approvazione. Qualsiasi successiva modifica non potrà essere proposta all'Assemblea Generale dei Soci se non dal Consiglio Direttivo dell'Associazione, oppure da almeno un terzo dei Soci aventi diritto al voto in Assemblea.
In quest'ultimo caso la richiesta deve essere formulata per iscritto al Presidente e firmata dai proponenti. Le deliberazioni relative a modifiche statutarie dovranno essere adottate per votazione da un'Assemblea Generale in cui siano presenti o rappresentati con delega almeno la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

 

Il Presidente                 Il Vicepresidente

Angelo Merlotti            Stefano Visconti

 

I Cosiglieri

Laura Destro

Gabriella Varsaldi

Marzio Brocchin